Alcuni principi fondamentali riguardanti la prima parte della
Costituzione non sembrano legare con la parte che si intende riformare.
di vincenzo cacopardo
La
Costituzione.. come tutti sappiamo.. è composta di alcuni principi
fondamentali che sono 12..poi vi sono i vari Titoli facenti parte
delle Sezioni. La nuova riforma Boschi sembra voler cambiare solo la
seconda parte, tuttavia non possono nascondersi evidenti contrasti
con alcuni principi riguardanti i fondamentali
1) Sulla
parte dei principi fondamentali la Costituzione ci dice che la
sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione. Vi è quindi un riferimento per quanto
riguarda i limiti racchiusi nel contesto degli stessi principi
costituzionali che dovrebbe riguardare una forma di investitura. Il
nostro sistema, essendo di democrazia indiretta impone che il
cittadino voti attraverso un consenso il suo rappresentante politico.
Quando
si dice che la nuova riforma costituzionale voluta da Renzi in
riferimento alla elezione del Senato, non tocca i principi
fondamentali, si commette dunque un errore poichè
persino l'articolo primo parlando di sovranità popolare,
definisce con estrema chiarezza un'autorità da parte del cittadino
sul consenso e sulla nomina: La
sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione. Il
fatto che si affermi che anche i consiglieri regionali, posti nel
nuovo Senato, siano eletti dal popolo.. non convince e non chiarisce nè il metodo.. nè la
loro funzione, in quanto nel momento della votazione per la nomina,
il consenso offerto dal popolo è diretto ad un incarico specifico
territoriale legato ad una Assemblea regionale che nulla potrebbe aver che fare con altre mansioni
delegate al Senato in una funzione
legislativa esercitata collettivamente con la Camera dei Deputati.Il
nuovo
Senato voluto dalla nuova riforma, infatti, avrà piena competenza
legislativa (cioè discuterà, approverà e voterà insieme alla
Camera) su tutte le leggi che riguardano i rapporti tra Stato, Unione
Europea e territorio, oltre che su leggi costituzionali, revisioni
della Costituzione, leggi sui referendum popolari, leggi elettorali,
leggi sulla Pubblica Amministrazione, leggi su organi di Governo,
sulle funzioni specifiche di Comuni e Città Metropolitane. Per il
resto, può decidere, entro 30 giorni e su richiesta di 1/3 dei suoi
componenti, di chiedere alla Camera di modificare una legge..Una
competenza a largo raggio..e quindi piena..non limitata al territorio ed all'assemblea del consigliere eletto!.
2) Per
ciò che riguarda il Titolo V.. l'articolo 122 (seconda parte)
indica che -
il sistema di elezione ed i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti di una
Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati
con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata
degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a
un Consiglio o a una Giunta regionale e ad
una delle Camere del Parlamento,
ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo. Con
la nuova riforma.. tutto lo sforzo fatto nel passato per spingere la politica verso un sistema federalista intende cambiarsi in senso opposto, ma anche questa innovazione sembra contrastare con un articolo della Costituzione sui
principi fondamentali: il
n° 5 che così si esprime: La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il
più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Naturalmente è più una questione di interpretazione! Ma in questo articolo sembra chiara la volontà di un dislocamento amministrativo con adeguamento alle esigenze legislative locali.. al contrario della manifesta volontà su un concentramento dei poteri che si vorrebbe con la nuova riforma.
Naturalmente è più una questione di interpretazione! Ma in questo articolo sembra chiara la volontà di un dislocamento amministrativo con adeguamento alle esigenze legislative locali.. al contrario della manifesta volontà su un concentramento dei poteri che si vorrebbe con la nuova riforma.
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