di vincenzocacopardo
Da
tempo si scorgono nei social appunti sulla validità del nostro
Premier o meglio del presidente del consiglio dei
ministri, circa il fatto che non sia passato dalle elezioni popolari. In realtà l'attività dei presidenti del Consiglio è sempre stata più quella di mediazione fra i partiti della maggioranza, che quella di direzione dell'attività del governo.
ministri, circa il fatto che non sia passato dalle elezioni popolari. In realtà l'attività dei presidenti del Consiglio è sempre stata più quella di mediazione fra i partiti della maggioranza, che quella di direzione dell'attività del governo.
Il
presidente del consiglio dei ministri della
nostra Repubblica è uno degli organi monocratici che compongono il
governo, i ministri ed il Consiglio
ai
sensi dell'articolo 92 della Costituzione della Repubblica italiana.
Il
presidente del Consiglio può essere indicato dal presidente della
Repubblica anche se non eletto dal popolo.
E' quindi un errore che si commette quando lo si vuole fare passare
come un intruso non legittimato.
Ma
è anche vero che nella fattispecie odierna che tocca il nostro presidente del consiglio Renzi.. il problema, coinvolge ugualmente la
illegittimità della sua nomina.. in quanto ha ottenuto una fiducia da
parte di un Parlamento reso illegittimo dalla Corte Costituzionale.
Cerchiamo
perciò di mettere ordine su questa strana faccenda:
Con
una sentenza depositata
in Cancelleria il 13 gennaio 2014 la
Corte Costituzionale dichiara
che le consultazioni elettorali già svolte(attraverso il porcellum),
ancorché in applicazione, sono da ritenere illegittime.
Tanto
ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello
Stato, è la stessa Costituzione a prevedere a seguito delle
elezioni, una prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè
non siano riunite le nuove Camere» art. 61 Cost.- (Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti).
Le
elezioni quindi costituiscono
un fatto concluso e pertanto nessuna incidenza è in grado di
spiegare la presente decisione “neppure con riferimento agli atti
che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali”.
Ma
la Corte ha altresì dichiarato
l’illegittimità
costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R.
30 marzo 1957 n. 361;
l’illegittimità
costituzionale dell’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo
20 dicembre 1993, (Testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica);
dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del
d.P.R. n. 361, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. nella
parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una
preferenza per i candidati...
insomma
una lunga serie di illegittimità
(a
tal proposito, è utile ricordare che in base a quanto stabilito
nell’art. 136 della Costituzione
“quando la Corte dichiara
l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto
avente valore di legge la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione”.
Si tratta, dunque, di una efficacia pro futuro che riguarda, vale a
dire, solo i rapporti che si sono realizzati dopo la pubblicazione
della sentenza di incostituzionalità).
NONOSTANTE
CIO'
-
Il
22 febbraio del 2014..ottenendo
la fiducia di questo Parlamento.. Renzi si insedia col suo Governo a
capo dell'Esecutivo restando segretario del Partito di maggioranza
dal 2013
-
Ad
Aprile del 2014
il Governo, ottenuta la fiducia da un Parlamento dichiarato
illegittimo, fa partire il ddl Boschi riguardante la riforma
costituzionale.
-
Nel gennaio del 2015
questo stesso Parlamento nomina il nuovo presidente della
Repubblica.
-
Il 6 maggio 2015,
- lo stesso Parlamento approva attraverso la fiducia la nuova legge
elettorale detta Italicum.
-
Nel Dicembre del
2015,
lo stesso Parlamento..dopo un lunghissimo ed estenuante numero di
sedute.. nomina i tre giudici mancanti della Corte Costituzionale.
Ora....
se questo processo può apparire lecito, deve sicuramente destare molte perplessità nel contesto in cui... dopo che la stessa
Corte ha rilevato chiare e profonde irregolarità, questo
Parlamento, sulla spinta di un Governo in fiducia dello stesso, ha continuato ad accumularne altre
...attraverso nuove fondamentali nomine ed insoliti processi di
riforme!
Non
si dubita della circostanza che durante il regime di prorogatio le
Camere, seppur non più pienamente rappresentative del corpo
elettorale, mantengano, comunque, funzioni relative alla ordinaria
amministrazione, compresi gli atti di controllo politico sul Governo
e di garanzia costituzionale, ma
se questo stesso Parlamento, dopo una simile sentenza che parla di
legittimazione politica, per opportunità, possa o no dare vita lecitamente ad un
processo di riforma della Carta fondante non rendendo, di contro, la
dovuta necessaria garanzia alla Costituzione stessa.
La sentenza che ha dichiarato il cd porcellum costituzionalmente illegittimo, sentenza che risente del momento politico, ha confermato che il Parlamento, pur eletto con il porcellum, è legittimato a proseguire il suo mandato fino alla scadenza naturale
RispondiEliminaDottor Hamel..Mi pare che questo lo specifico anche io...traendone un rilievo di opportunita'.Tuttavia la Corte ..se legge attentamente...parla di ordinaria amministrazione..Le pare davvero opportuno che ..in una tale situazione si dia persino avvio alle Riforme cosrituzionali??? Comunque..in proposito.. puo' pensarla come vuole..e la ringrazio per la sua cortese attenzione al blog
RispondiEliminaE' la stessa Costituzione a prevedere a seguito delle elezioni, una prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» art. 61 Cost.- (Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti).
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