10 nov 2016

La questione Renzi e delle riforme




PREMIER LEGITTIMATO DA UN PARLAMENTO ILLEGITTIMO
di vincenzocacopardo
Da tempo si scorgono nei social appunti sulla validità del nostro Premier o meglio del presidente del consiglio dei
ministri, circa il fatto che non sia passato dalle elezioni popolari. In realtà l'attività dei presidenti del Consiglio è sempre stata più quella di mediazione fra i partiti della maggioranza, che quella di direzione dell'attività del governo.

Il presidente del consiglio dei ministri della nostra Repubblica è uno degli organi monocratici che compongono il governo, i ministri ed il Consiglio ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione della Repubblica italiana.
Il presidente del Consiglio può essere indicato dal presidente della Repubblica anche se non eletto dal popolo. E' quindi un errore che si commette quando lo si vuole fare passare come un intruso non legittimato.

Ma è anche vero che nella fattispecie odierna che tocca il nostro presidente del consiglio Renzi.. il problema, coinvolge ugualmente la illegittimità della sua nomina.. in quanto ha ottenuto una fiducia da parte di un Parlamento reso illegittimo dalla Corte Costituzionale.

Cerchiamo perciò di mettere ordine su questa strana faccenda:

Con una sentenza depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2014 la Corte Costituzionale dichiara che le consultazioni elettorali già svolte(attraverso il porcellum), ancorché in applicazione, sono da ritenere illegittime. 
Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere a seguito delle elezioni, una prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» art. 61 Cost.- (Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti)
Le elezioni quindi costituiscono un fatto concluso e pertanto nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione “neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali”.

Ma la Corte ha altresì dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361;
l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica);
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati...
insomma una lunga serie di illegittimità

    (a tal proposito, è utile ricordare che in base a quanto stabilito nell’art. 136 della Costituzione “quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente valore di legge la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Si tratta, dunque, di una efficacia pro futuro che riguarda, vale a dire, solo i rapporti che si sono realizzati dopo la pubblicazione della sentenza di incostituzionalità).

NONOSTANTE CIO'


- Il 22 febbraio del 2014..ottenendo la fiducia di questo Parlamento.. Renzi si insedia col suo Governo a capo dell'Esecutivo restando segretario del Partito di maggioranza dal 2013

    - Ad Aprile del 2014 il Governo, ottenuta la fiducia da un Parlamento dichiarato illegittimo, fa partire il ddl Boschi riguardante la riforma costituzionale.

    - Nel gennaio del 2015 questo stesso Parlamento nomina il nuovo presidente della Repubblica.

    - Il 6 maggio 2015, - lo stesso Parlamento approva attraverso la fiducia la nuova legge elettorale detta Italicum.


    - Nel Dicembre del 2015, lo stesso Parlamento..dopo un lunghissimo ed estenuante numero di sedute.. nomina i tre giudici mancanti della Corte Costituzionale.

Ora.... se questo processo può apparire lecito, deve sicuramente destare molte perplessità nel contesto in cui... dopo che la stessa Corte ha rilevato chiare e profonde irregolarità, questo Parlamento, sulla spinta di un Governo in fiducia dello stesso, ha continuato ad accumularne altre ...attraverso nuove fondamentali nomine ed insoliti processi di riforme!


Non si dubita della circostanza che durante il regime di prorogatio le Camere, seppur non più pienamente rappresentative del corpo elettorale, mantengano, comunque, funzioni relative alla ordinaria amministrazione, compresi gli atti di controllo politico sul Governo e di garanzia costituzionale, ma se questo stesso Parlamento, dopo una simile sentenza che parla di legittimazione politica, per opportunità, possa o no dare vita lecitamente ad un processo di riforma della Carta fondante non rendendo, di contro, la dovuta necessaria garanzia alla Costituzione stessa.

3 commenti:

  1. La sentenza che ha dichiarato il cd porcellum costituzionalmente illegittimo, sentenza che risente del momento politico, ha confermato che il Parlamento, pur eletto con il porcellum, è legittimato a proseguire il suo mandato fino alla scadenza naturale

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  2. Dottor Hamel..Mi pare che questo lo specifico anche io...traendone un rilievo di opportunita'.Tuttavia la Corte ..se legge attentamente...parla di ordinaria amministrazione..Le pare davvero opportuno che ..in una tale situazione si dia persino avvio alle Riforme cosrituzionali??? Comunque..in proposito.. puo' pensarla come vuole..e la ringrazio per la sua cortese attenzione al blog

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  3. E' la stessa Costituzione a prevedere a seguito delle elezioni, una prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» art. 61 Cost.- (Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti).

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