domenico cacopardo consigliere di Stato
“Perché
va considerata gravemente pericolosa la mossa di Napolitano di
consultare personalmente e direttamente le parti politiche per poi
ragguagliare il presidente del consiglio?
Per dare una risposta al
quesito occorre tornare alla Costituzione. L’art. 90 della stessa, al
primo comma, stabilisce che: ” Il presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.”
Questo significa che esiste una sola responsabilità in relazione
all’attività di governo e questa è del presidente del consiglio dei
ministri. Infatti, art.95, primo comma: “Il presidente del consiglio dei
ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile.
Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e
coordinando l’attività dei ministri.”
E’ di tutta evidenza che i rapporti tra il primo ministro e la sua maggioranza competono allo stesso che, di fronte a problemi di stabilità dell’esecutivo, deve riferire al capo dello Stato.
E’ vero che tutto il procedimento messo in piedi da Giorgio Napolitano
dal novembre 2011 zoppica dal punto di vista costituzionale, proprio per
quell’attività di supplenza dell’esecutivo che ha svolto e che non gli
competeva. Non poteva e non può esercitare alcuna funzione propria
dell’esecutivo. Probabilmente, di fronte a quanto stava accadendo nel
novembre 2012, la via costituzionalmente corretta sarebbe stata quella
di convocare i presidenti delle camere e di indire subito le elezioni.
Avremmo avuto così un governo a legittimazione democratica e il
presidente della Repubblica avrebbe potuto e dovuto esercitare solo le
sue funzioni, quelle che gli sono proprie.
Ma l’ultima caduta di
stile istituzionale – il ragguagliare il presidente del consiglio – è
grave e pericolosa perché può indurre un successore si Napolitano a
giovarsi del precedente prendendo in mano le sorti di un governo
sgradito o gradito e perché ha deresponsabilizzato il presidente del
consiglio Mario Monti rispetto ai suoi propri doveri, come delineati
dall’art. 95 della carta costituzionale.
Proprio per la gravità del
fatto, il presidente della Repubblica deve seguire il dettato
costituzionale, restituendo al presidente del consiglio il suo
potere-dovere di verificare direttamente le possibilità esistenti di
condurre in porto le leggi inviate al Parlamento e, se questa
possibilità non sussistesse, presentarsi alle camere per un voto di
fiducia che, sicuramente, non ci sarà.
Purtroppo, il sospetto che
Napolitano abbia voluto levare le castagne dal fuoco a Bersani non può
non sorgere e inquinare tutta la vicenda. Per evitare che questo
sospetto investa l’azione del presidente della Repubblica per quel poco
che gli resta, egli deve rapidamente rientrare nell’ambito dei suoi
poteri e consentire che il gioco della democrazia si svolga secondo le
regole.
Se non lo farà, contribuirà anche lui allo sprofondamento della Repubblica.”
“Perché
va considerata gravemente pericolosa la mossa di Napolitano di
consultare personalmente e direttamente le parti politiche per poi
ragguagliare il presidente del consiglio?
Per dare una risposta al quesito occorre tornare alla Costituzione. L’art. 90 della stessa, al primo comma, stabilisce che: ” Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.”
Questo significa che esiste una sola responsabilità in relazione all’attività di governo e questa è del presidente del consiglio dei ministri. Infatti, art.95, primo comma: “Il presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.”
E’ di tutta evidenza che i rapporti tra il primo ministro e la sua maggioranza competono allo stesso che, di fronte a problemi di stabilità dell’esecutivo, deve riferire al capo dello Stato.
Per dare una risposta al quesito occorre tornare alla Costituzione. L’art. 90 della stessa, al primo comma, stabilisce che: ” Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.”
Questo significa che esiste una sola responsabilità in relazione all’attività di governo e questa è del presidente del consiglio dei ministri. Infatti, art.95, primo comma: “Il presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.”
E’ di tutta evidenza che i rapporti tra il primo ministro e la sua maggioranza competono allo stesso che, di fronte a problemi di stabilità dell’esecutivo, deve riferire al capo dello Stato.
E’ vero che tutto il procedimento messo in piedi da Giorgio Napolitano
dal novembre 2011 zoppica dal punto di vista costituzionale, proprio per
quell’attività di supplenza dell’esecutivo che ha svolto e che non gli
competeva. Non poteva e non può esercitare alcuna funzione propria
dell’esecutivo. Probabilmente, di fronte a quanto stava accadendo nel
novembre 2012, la via costituzionalmente corretta sarebbe stata quella
di convocare i presidenti delle camere e di indire subito le elezioni.
Avremmo avuto così un governo a legittimazione democratica e il
presidente della Repubblica avrebbe potuto e dovuto esercitare solo le
sue funzioni, quelle che gli sono proprie.
Ma l’ultima caduta di stile istituzionale – il ragguagliare il presidente del consiglio – è grave e pericolosa perché può indurre un successore si Napolitano a giovarsi del precedente prendendo in mano le sorti di un governo sgradito o gradito e perché ha deresponsabilizzato il presidente del consiglio Mario Monti rispetto ai suoi propri doveri, come delineati dall’art. 95 della carta costituzionale.
Proprio per la gravità del fatto, il presidente della Repubblica deve seguire il dettato costituzionale, restituendo al presidente del consiglio il suo potere-dovere di verificare direttamente le possibilità esistenti di condurre in porto le leggi inviate al Parlamento e, se questa possibilità non sussistesse, presentarsi alle camere per un voto di fiducia che, sicuramente, non ci sarà.
Purtroppo, il sospetto che Napolitano abbia voluto levare le castagne dal fuoco a Bersani non può non sorgere e inquinare tutta la vicenda. Per evitare che questo sospetto investa l’azione del presidente della Repubblica per quel poco che gli resta, egli deve rapidamente rientrare nell’ambito dei suoi poteri e consentire che il gioco della democrazia si svolga secondo le regole.
Se non lo farà, contribuirà anche lui allo sprofondamento della Repubblica.”
Ma l’ultima caduta di stile istituzionale – il ragguagliare il presidente del consiglio – è grave e pericolosa perché può indurre un successore si Napolitano a giovarsi del precedente prendendo in mano le sorti di un governo sgradito o gradito e perché ha deresponsabilizzato il presidente del consiglio Mario Monti rispetto ai suoi propri doveri, come delineati dall’art. 95 della carta costituzionale.
Proprio per la gravità del fatto, il presidente della Repubblica deve seguire il dettato costituzionale, restituendo al presidente del consiglio il suo potere-dovere di verificare direttamente le possibilità esistenti di condurre in porto le leggi inviate al Parlamento e, se questa possibilità non sussistesse, presentarsi alle camere per un voto di fiducia che, sicuramente, non ci sarà.
Purtroppo, il sospetto che Napolitano abbia voluto levare le castagne dal fuoco a Bersani non può non sorgere e inquinare tutta la vicenda. Per evitare che questo sospetto investa l’azione del presidente della Repubblica per quel poco che gli resta, egli deve rapidamente rientrare nell’ambito dei suoi poteri e consentire che il gioco della democrazia si svolga secondo le regole.
Se non lo farà, contribuirà anche lui allo sprofondamento della Repubblica.”
Pur considerando da qualche tempo Napolitano improprio sponsor di un Governo Tecnico, ritengo tuttavia che la consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari da parte del Capo dello Stato possa essere nettamente identificata e quindi coincidente con la legittima azione di verifica, a lui attribuita, della contingente esistenza o meno di una maggioranza che consenta ad un Governo di rimanere in carica.
RispondiEliminaPaolo Speciale