La
nuova legge Delrio definisce le città metropolitane come enti di
area vasta che devono curare lo sviluppo strategico del territorio
metropolitano, promuovere e gestire in maniera integrata i servizi,
le infrastrutture e le reti di comunicazione, curare le relazioni
istituzionali afferenti al proprio livello. La
legge conferisce il nome di città metropolitana a Torino, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La
Delrio, poi, ricorda che i principi della legge valgono come elementi
di riferimento di una grande riforma economica e sociale per la
disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione
Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia
Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.
In Sicilia si era già da tempo portato avanti una riforma in proposito.. attraverso una iniziativa dei comuni, ivi compresi quelli capoluogo delle province limitrofe, per modificare le circoscrizioni provinciali confinanti, e aderire alla città metropolitana.
Sia
la norma nazionale che quella regionale prevedono il sindaco
metropolitano.
Secondo
la legge Del rio si definiscono le funzioni del sindaco il quale
convoca e presiede il consiglio metropolitano, sovrintende agli
uffici ed al funzionamento dei servizi rappresentandoli in pieno. Il
consiglio metropolitano delibera su ogni altro atto ad esso
sottoposto dal sindaco metropolitano compresi gli schemi di bilancio
.
La
Delrio prevede inoltre che il sindaco metropolitano sia di diritto
quello del comune capoluogo. La proposta del consiglio comunale deve
essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città
metropolitana.In sostanza la legge prevede che il consiglio
metropolitano sia composto dal sindaco metropolitano e da:
1)
ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione
residente superiore a 3 milioni di abitanti; 2)diciotto consiglieri
nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a
800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; 3)quattordici
consiglieri nelle altre città metropolitane.
Quello
che nel caso risulta davvero inconsueto e pregiudizievole è il fatto
che, a fronte di tale normativa ed in conseguenza di una richiesta di
immunità che sembra considerarsi col favore positivo di una gran
parte delle forze partitiche, avremo un numero di consiglieri e
sindaci che (entrando in Senato) godranno del beneficio particolare
di una franchigia rispetto ad altri. E sappiamo bene quanto inopportuno
possa essere per chi amministra direttamente o meno.. un bene
pubblico.. beneficiare di un simile giovamento.
Vi
è poi... in questo progetto normativo... un evidente costrutto
tendente a favorire la forza delle regioni a sfavore di una politica
nazionale non del tutto favorevole ad un percorso che, al contrario,
dovrebbe ostacolare la costruzione di un potere territoriale
edificato.. nel recente passato.. su una illegalità senza precedenti
.
Secondo
il testo del disegno di legge Boschi ..Il
Senato cambierà radicalmente: meno senatori (100 invece di 315), non
più eletti dai cittadini ma dai Consigli regionali, con meno poteri
nell'esame delle leggi. Continuerà a
chiamarsi Senato della Repubblica, ma sarà composto da 95 eletti dai
Consigli Regionali, più cinque nominati dal Capo dello Stato e che
resteranno in carica per 7 anni. I senatori saranno dunque così
ripartiti: 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 personalità
illustri nominate dal presidente della Repubblica. Questi ultimi
andranno quindi a sostituire i senatori a vita e saranno scelti con
gli stessi criteri.
Il
disegno di legge prevede per Palazzo
Madama molti meno poteri superando il bicameralismo perfetto:
innanzitutto non potrà più votare la fiducia ai governi in carica,
mentre la sua funzione principale sarà quella di "raccordo tra
lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica", che poi
sarebbero regioni e comuni (raccordo si..ma in quale modalità?).
Potere
di voto vero e proprio invece il Senato lo conserverà solo per
riforme costituzionali, leggi costituzionali, leggi elettorali degli
enti locali e ratifiche dei trattati internazionali. Potrà chiedere
alla Camera la modifica delle leggi ordinarie, ma Montecitorio potrà
non tener conto della richiesta (difficile poter comprendere in
perchè). Avrà però la possibilità di esprimere proposte di
modifica anche sulle leggi che esulano dalle sue competenze, ma sarà
costretto a farlo in tempi strettissimi: gli emendamenti vanno
consegnati entro 30 giorni, la legge tornerà alla Camera che avrà
20 giorni di tempo per decidere se accogliere o meno i suggerimenti.
In questa ottica non è nemmeno chiaro il frutto che se ne ricaverà
circa i tempi offeta dall'esperienza di un passato che ha sempre
visto nelle stesse istituzioni l'avanzamento di anomalie e pratiche
complesse.
Rimane
perciò non del tutto definito il ruolo e la sua vera competenza..
premesso che per quanto concerne le leggi che riguardano i poteri
delle regioni e degli enti locali, il Senato ne conserverà maggiori,
non apparendo espliciti quali e secondo quale prassi...insomma non è
ancora definita la vera funzione di un Senato che sembra volersi
cambiare per un risparmio che in sé sarà tutto da vedere...Vi è sottolineato (come nelle classiche procedure renziane) un aspetto amministravo concernente i bilanci, ma manca totalmente quello politico..
Quando
si affrontano riforme di simile portata i principi da non
sottovalutare sono ..il giusto tempo..le vere funzioni da rendere...
e le anomalie che potrebbero derivarne..ma nella fattispecie non ci
si può nemmeno esimere dal tener presente il legittimo aspetto di un
percorso di corretta efficienza democratica.
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