22 feb 2020

A PROPOSITO DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO


Un amico con il quale a volte mi scambio sui temi della politica mi invia un documento relativo ad una considerazione del Costituzionalista Mortati circa lo scioglimento anticipato delle Camere. Nel testo si evince una posizione del Costituzionalista in favore dello scioglimento anticipato relativo al governo in carica.

di vincenzo cacopardo

Non essendo io un costituzionalista ..ne arrogandomi la capacità e la conoscenza pari a quella di Mortati, posso solo esprimermi nei termini definiti dalla nostra Carta: Le mie considerazioni rimangono quindi racchiuse nel ristretto ambito della mia conoscenza e di ciò che esprime la Costituzione attraverso le sue regole al di là di ogni personale considerazione politica... che in realtà non dovrebbe appartenere nemmeno ad un costituzionalista: Solo la politica può cambiare tali regole e può sempre farlo con il voto in Aula dei due terzi dell'assemblea.
Tuttavia ad oggi le cose stanno così!

Potrei portare considerazioni di altri illustri Costituzionalisti che danno una interpretazione ben diversa da quella di Costantino Mortati. Ma sarebbe persino inutile poiché quello che conta è quello che stabilisce la Costituzione..e cioè.. che lo scioglimento delle Camere spetta al Capo dello Stato qualora non si evincesse più una maggioranza ...ovvero solo e quando l'intero Parlamento pone in minoranza il governo in carica.

La disciplina costituzionale attualmente vigente in materia (art. 88 della Costituzione) prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere, sentiti i loro Presidenti. Tutto il resto è solo pura considerazione politica personale che può essere messa in atto solo qualora la Costituzione nei termini si volesse cambiare.
Il costituzionalista Mortati in relazione all'attività governativa in atto parla di “Accertamento della sua reale fondatezza” secondo cui “occorre affidare ad un organo Indipendente dal Parlamento diretto alla constatazione di eventuali disarmonie tra corpo elettorale e Parlamento” .

Ma possiamo davvero immaginare cosa vorrebbe dire affidare un compito cosi' delicato ad un organo indipendente?..Quanto potere e convenienza si potrebbe costruirvi sopra.
Non vi può essere risposta a tale domanda se non quella già espressa dalla nostra Costituzione.

Il sistema voluto dalla Carta identifica la legislatura per una durata di cinque anni. Oggi la responsabilità appartiene al Capo dello Stato che ha la facoltà di agire attraverso l'impiego dell'istituto dello scioglimento anticipato, quando vi siano elementi tali da renderlo necessario” ..cosa che nella fattispecie non esiste fino a quando il governo non ha più una maggioranza che lo sorregga.

Inoltre vi è già un organo definito dalla stessa costituzione: Si sa che l’attribuzione spetti al Senato nel suo ruolo prevalentemente di controllo e di garanzia e comporta la sua sottrazione alle ipotesi di scioglimento anticipato.
Il Senato come "Camera delle garanzie", proprio in virtù del suo ruolo, ha una "durata fissa" garantita dalla stessa Costituzione. Questa differenziazione è pertanto coerente con l’adozione di un sistema parlamentare a "bicameralismo differenziato". il Senato come "Camera delle garanzie", proprio in virtù del suo ruolo, ha una "durata fissa" garantita dalla Costituzione.

Tutto ciò è persino coerente con l’adozione di un sistema parlamentare a "bicameralismo differenziato"e fornisce maggiore garanzie

Con tutto il rispetto del Costituzionalista Mortati e di chiunque la pensi come lui, le analisi da lui esposte sembrano portate più da una personale considerazione di visione politica..e non da una relazione stretta con le regole della Costituzione, che, ripetiamo, può anche essere cambiata..ma solo nel rispetto delle sue stesse regole.

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