10 mar 2015

Omosessuali..matrimoni e trascrizioni

di vincenzo cacopardo

Il Tar stabilisce che l'annullamento delle trascrizioni dei matrimoni nei registri comunali non può essere deciso dal prefetto ma, eventualmente, da un tribunale civile.





E così l’annullamento delle trascrizioni nei registri comunali dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero può essere disposto solo da una autorità giudiziaria ordinaria ( tribunale civile) e non dal ministro dell’Interno o dal prefetto. Quindi il provvedimento con il quale il prefetto di Roma, il 31 ottobre scorso, su indicazione del ministero dell’Interno aveva annullato le trascrizioni eseguite dal sindaco Ignazio Marino sul registro dello stato civile dell’anagrafe di Roma.. viene annullato.
Come sappiamo la decisione di Marino seguiva una soluzione simile già adottata a settembre dal sindaco di Bologna Virginio Merola, poi seguita anche dal sindaco di Milano Giuliano Pisapia e da altri, in base a quel principio di reciprocità le persone sposate all'estero si ritengono sposate anche in Italia, così come al contrario.
Il ministro Alfano aveva espresso parere contrario, sostenendo che quelle trascrizioni non erano conformi alla legge italiana e non avevano pertanto validità giuridica e di fatto aveva fatto diramato un documento tra tutti i prefetti affinché si procedesse d’ufficio con l’annullamento. Oggi il Tar ha dato ragione a chi ha sempre sostenuto che tali competenze non fossero governative né..tantomeno.. del prefetto. La questione sembrerebbe rimanere quindi aperta e di misura più ampia. Il desiderio è quindi quello di poter mettere il dovuto impegno affinche il Parlamento possa definire con una legge più chiara.
Ma cos'è un matrimonio?
Con il termine “matrimonio” si intende l'unione fra coniugi. Secondo il diritto privato è l'atto con il quale due persone si impegnano a realizzare una comunione di vita spirituale e materiale e cioè un mezzo attraverso il quale i coniugi intendono realizzare una comunione di vita spirituale e materiale che si attua attraverso la convivenza, il rispetto reciproco e la ricerca di un indirizzo di vita unitario. Nel nostro ordinamento il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso, ma oggi vi è un grande dibattito in proposito poiché in tanti ritengono che il matrimonio possa sostenersi tra persone dello stesso sesso, sostenendo che non esiste una vera norma di diritto positivo che escluda una diversa possibilità.
L'articolo 16 della dichiarazione dei diritti umani afferma che uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi e la famiglia rimane il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

La definizione del matrimonio è anche connessa alla cultura cui si riferisce ed al periodo storico. In molti casi essa passa per la legittimazione giuridica, sociale o religiosa di una relazione fra due persone che potrebbero anche già aver contratto di fatto questo genere di legame. Non può essere considerata una questione privata fra i coniugi perchè è storicamente sempre registrato come atto pubblico, momento di formalizzazione pubblica verso i terzi e verso le istituzioni dell'unione coniugale.
Diverso è il tipo di riconoscimento, di registrazione, di presa d'atto dagli ordinamenti giuridici e dalle comunità religiose che origina una sostanziale diversità di considerazione. Le coppie in genere cercano il riconoscimento sociale del loro matrimonio, e molte società richiedono l'approvazione ufficiale da parte di un ente religioso o civile.

Questo argomento, assai delicato, per un paese come il nostro costruito su un'etica religiosa cristiana, non può affrontarsi con facilità nell'ambito della particolare politica odierna tendente alle contrapposizioni nette.

Malgrado la delicatezza del tema.. comunque.. il problema andrebbe risolto al di là di uno specifico contratto giuridico detto ”matrimoniale” e cioè andare incontro a questa nuova forma di unione attraverso una tipologia contrattuale differente nella forma...sebbene identica nella sostanza...Insomma ..tenere separate le due unioni ed individuarle in un'ottica contrattuale differente..senza però creare alcuna discriminazione. Il problema veramente difficile da affrontare..invece..sembrerebbe essere quello che potrebbe successivamente prevedere la adozione di bambini o adolescenti da parte di queste coppie come fossero inseriti in un contesto familiare naturale e sicuramente più complesso e difficile nei ruoli...Questo sarà un problema ben più difficoltoso da superare attraverso l'utilizzo di un semplice contratto...



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