di vincenzo cacopardo
Il Tar stabilisce che l'annullamento delle trascrizioni dei matrimoni nei registri comunali non può essere deciso dal prefetto ma, eventualmente, da un tribunale civile.
E
così l’annullamento delle trascrizioni nei registri comunali dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero può
essere disposto solo da una autorità giudiziaria ordinaria (
tribunale civile) e non dal ministro dell’Interno o dal prefetto.
Quindi
il provvedimento con il quale il prefetto di Roma, il 31 ottobre
scorso, su indicazione del ministero dell’Interno aveva annullato
le trascrizioni eseguite dal sindaco Ignazio Marino sul registro
dello stato civile dell’anagrafe di Roma.. viene annullato.
Come
sappiamo la decisione di Marino seguiva una soluzione simile già
adottata a settembre dal sindaco di Bologna Virginio Merola, poi
seguita anche dal sindaco di Milano Giuliano Pisapia e da altri, in
base a quel principio di reciprocità le persone sposate all'estero
si ritengono sposate anche in Italia, così come al contrario.
Il
ministro Alfano aveva espresso parere contrario, sostenendo che
quelle trascrizioni non erano conformi alla legge italiana e non
avevano pertanto validità giuridica e di fatto aveva fatto diramato
un documento tra tutti i prefetti affinché si procedesse d’ufficio
con l’annullamento. Oggi il Tar
ha
dato ragione a chi ha sempre sostenuto che tali competenze non
fossero governative né..tantomeno.. del prefetto. La questione
sembrerebbe rimanere quindi aperta e di misura più ampia. Il
desiderio è quindi quello di poter mettere il dovuto impegno
affinche il Parlamento possa definire con una legge più chiara.
Ma
cos'è un matrimonio?
Con
il termine “matrimonio” si intende l'unione fra coniugi.
Secondo il diritto privato è l'atto con il quale due persone si
impegnano a realizzare una comunione di vita spirituale e materiale e
cioè un mezzo attraverso il quale i coniugi
intendono realizzare una comunione di vita spirituale e materiale
che si attua attraverso la convivenza, il rispetto reciproco e la
ricerca di un indirizzo di vita unitario. Nel nostro ordinamento il
matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso, ma
oggi vi è un grande dibattito in proposito poiché in tanti
ritengono che il matrimonio possa sostenersi tra persone dello stesso
sesso, sostenendo che non esiste una vera norma di diritto positivo
che escluda una diversa possibilità.
L'articolo
16 della dichiarazione dei diritti umani afferma che uomini
e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o
religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante
il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.Il matrimonio potrà
essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri
coniugi e la famiglia rimane il nucleo naturale e fondamentale della
società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo
Stato.
La
definizione del matrimonio è anche connessa alla cultura cui si
riferisce ed al periodo storico. In molti casi essa passa per la
legittimazione giuridica, sociale o religiosa di una relazione fra
due persone che potrebbero anche già aver contratto di fatto questo
genere di legame. Non può essere considerata una questione privata
fra i coniugi perchè è storicamente sempre registrato come atto
pubblico, momento di formalizzazione pubblica verso i terzi e verso
le istituzioni dell'unione coniugale.
Diverso
è il tipo di riconoscimento, di registrazione, di presa d'atto dagli
ordinamenti giuridici e dalle comunità religiose che origina una
sostanziale diversità di considerazione. Le coppie in genere cercano
il riconoscimento sociale del loro matrimonio, e molte società
richiedono l'approvazione ufficiale da parte di un ente religioso o
civile.
Questo
argomento, assai delicato, per un paese come il nostro costruito su
un'etica religiosa cristiana, non può affrontarsi con facilità
nell'ambito della particolare politica odierna tendente alle
contrapposizioni nette.
Malgrado
la delicatezza del tema.. comunque.. il problema andrebbe risolto al
di là di uno specifico contratto giuridico detto ”matrimoniale”
e cioè andare incontro a questa nuova forma di unione attraverso una
tipologia contrattuale differente nella forma...sebbene identica
nella sostanza...Insomma ..tenere separate le due unioni ed
individuarle in un'ottica contrattuale differente..senza però creare alcuna discriminazione. Il problema
veramente difficile da affrontare..invece..sembrerebbe essere quello
che potrebbe successivamente prevedere la adozione di bambini o
adolescenti da parte di queste coppie come fossero inseriti in un
contesto familiare naturale e sicuramente più complesso e difficile
nei ruoli...Questo sarà un problema ben più difficoltoso da
superare attraverso l'utilizzo di un semplice contratto...
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